Tradurre e legalizzare documenti stranieri

Tradurre e legalizzare documenti stranieri

Perché abbiano validità anche in Italia, gli atti e i documenti rilasciati da autorità straniere devono essere legalizzati dalle ambasciate o dai consolati italiani all'estero e devono essere tradotti in italiano.

Per legalizzare i documenti occorre presentarsi al consolato con l'atto originale.

Se si fa parte di uno dei Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione de l'Aja del 5 ottobre 1961, per legalizzare atti e documenti rilasciati da autorità straniere occorre farsi apporre la cosiddetta postilla o apostille, cioè una certificazione che convalida sul piano internazionale l'autenticità di qualunque atto pubblico e notarile.

Chi proviene da un Paese che ha aderito a questa Convenzione deve quindi recarsi alla competente autorità interna per farsi apporre l’apostille sul documento.

Per ulteriori informazioni, consulta il sito della Farnesina.

Approfondimenti

Atti rilasciati all'estero

Se l'atto è stato rilasciato all'estero la legalizzazione viene effettuata dal consolato italiano all'estero. Come previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445, art. 33, com. 2.

Atti rilasciati da consolati stranieri in Italia

Se l'atto è stato rilasciato da un consolato straniero in Italia la legalizzazione è apposta dalla Prefettura. Come previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445, art. 33, com. 4.

Esenzione dal ricorso alla legalizzazione e all’apostilla

Vi sono alcune norme che esentano dal ricorso alla legalizzazione e all’apostilla come il nuovo Regolamento comunitario 06/07/2016, n. 1191 e ad alcune convenzioni bilaterali o multilaterali tra cui in particolare la Convenzione di Parigi dd. 27/09/1956 e la Convenzione di Vienna dd. 08/09/1976.

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Ultimo aggiornamento: 06/04/2023 13:14.28